Art. 1.

      1. Per il triennio 2006-2008 è concesso un contributo annuo di 450.000 euro in favore dell'Accademia di studi italo-tedeschi di Merano, in provincia di Bolzano.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.